1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.